Premessa
Dopo il primo, sfortunato, tentativo, uno degli ultimi atti del governo Draghi è stato quello di rimettere mano alla semplificazione nella costituzione delle società a responsabilità limitata, ordinarie o semplificate. Infatti, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155 del 26 luglio 2022, avente ad oggetto il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro”, è stato finalmente pubblicato il 21 ottobre scorso sulla Gazzetta Ufficiale n. 147.
Attraverso questo regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 5 novembre, chi vorrà costituire una società a responsabilità limitata potrà farlo a distanza in modalità telematica, con un considerevole abbattimento in termini di costi e procedure burocratiche necessari.
Excursus storico-normativo.
Dall’impulso comunitario all’attuazione della riforma societaria nell’ordinamento interno
Già prima della pandemia da Sars-CoV-2 che ha colpito la popolazione mondiale negli ultimi due anni, gli organi legislativi dell’Unione Europea avevano compreso le potenzialità date da un utilizzo efficiente e consapevole degli strumenti informatici in campo socioeconomico.
Con l’emanazione della Direttiva n. 2019/1151 del 20 giugno 2019, infatti, Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea rilevavano che: “l’uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l’apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l’affidabilità delle società”, evidenziando inoltre le sostanziali disparità intercorrenti tra gli Stati membri in materia.
Per tali ragioni, il legislatore comunitario interveniva modificando la precedente disciplina concernente l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, racchiusa nella Direttiva UE n. 2017/1132, favorendo l’apertura di imprese in modalità telematica ed invitando gli Stati membri a semplificare gli adempimenti burocratici necessari all’esercizio dell’attività d’impresa.
La Direttiva del 2019 veniva recepita in Italia solo due anni dopo, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, il cui articolo 2 stabiliva che: “L’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato”.
Infine, con il decreto analizzato nel presente contributo, il Ministero dello Sviluppo Economico dava seguito al D.lgs. n. 183/2021, regolamento prima dell’insediamento del nuovo Governo la nuova e – finalmente equa, se comparata con la normativa di altri Paesi UE – disciplina.
Aspetti operativi
La nuova procedura di costituzione in videoconferenza è espressamente rivolta alle società a responsabilità limitata – siano esse a capitale inferiore, pari o superiore a 10.000 euro – ed alle SRL semplificate, purché con sede in Italia e con capitale versato interamente mediante conferimenti in denaro.
Sono quindi escluse dall’ambito di operatività del decreto tutte quelle realtà in cui i soci conferiscono beni in natura (ad esempio, un brevetto o un immobile).
Anche le startup innovative possono essere costituite “a distanza”, a condizione che adottino i predetti modelli societari.
Per le altre tipologie di società di capitali – SPA e SPA -, oltre che per le società di persone, sarà ancora richiesta la sottoscrizione dell’atto costitutivo in presenza “fisica” del notaio.
L’atto costitutivo, redatto mediante l’utilizzo dei due modelli uniformi allegati al D.M. 155/2022, sarà ricevuto dal Notaio territorialmente competente sotto forma di atto pubblico informatico, senza la necessità che le parti richiedenti si rechino di persona presso lo studio notarile.
L’utilizzo di questi modelli standard, redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, comporta un ulteriore vantaggio per chi volesse costituire una società attraverso le modalità sopradescritte: il compenso per l’attività notarile, infatti, sarà determinato in misura “non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà”.
In altri termini, la tariffa per la parcella notarile potrà essere ridotta del 50%, semplificando ulteriormente l’iter necessario alla costituzione societaria e permettendo al nostro Paese di adeguarsi agli standards europei.
Considerazioni conclusive
Nell’attesa della prima casistica da analizzare in seguito all’entrata in vigore del decreto, possiamo concludere osservando come una riforma del settore era non solo necessaria, ma anche richiesta a gran voce dal mondo della piccolo-media imprenditoria italiana.
Questa disciplina, oltre a rendere il sistema italiano più moderno ed in linea con le normative di numerosi altri Paesi UE, è potenzialmente in grado di contribuire al rilancio dell’economia, favorendo la nascita di nuove aziende e permettendo finalmente un concreto esercizio della libertà di iniziativa economica garantito dalla Carta costituzionale.