Il nuovo Regolamento UE n. 1503/2020 – pubblicato nella Gazzetta Europea dell’Unione Europea il 20 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 10 novembre 2021 – dispone una serie di norme, alle quali dovranno adeguarsi le piattaforme di crowdfunding che operano nei paesi dell’UE. Le nuove regole mirano a superare le normative di riferimento di ogni Paese, stabilendo un quadro normativo unitario, un framework a livello comunitario per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, in Europa. In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.
Il regolamento ECSP si pone l’obiettivo di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera, rimuovendo gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito il corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantendo un livello elevato di tutela degli investitori e l’assenza di conflitti d’interesse.
[ Nel contesto italiano l’applicazione della nuova normativa contribuirà inoltre ad uniformare parzialmente l’attuale quadro normativo che è differenziato tra equity/debt crowdfunding, la cui disciplina è in larga parte contenuta nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592/2013, e lending crowdfunding, la cui disciplina è in parte contenuta nelle “Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari” adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016. ? ]
Il Regolamento ECSP introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno, inter alia, il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale, la trasparenza, la tutela degli investitori e la gestione dei conflitti di interesse. La normativa europea ha un ambito applicativo più ampio, in quanto si applica non solo ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, ma anche a quelli di debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.
Qui di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dal Regolamento UE n. 1503/2020:
Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding devono presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento ECSP, anche in termini di capitale minimo. Tale Autorità sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati che operano nell’UE. I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, per i portali già autorizzati in base all’attuale normativa potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime.
Le Autorità europee (in particolare ESMA ed EBA) sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori. Al momento, tali regole di dettaglio risultano ancora in corso di definizione e potrebbero pertanto essere pubblicate dall’Autorità successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, rendendo pertanto indispensabile per gli attuali operatori avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.
Le nuove disposizioni prevedono che il limite di ogni raccolta sia fissato a 5 milioni di Euro, nell’arco di dodici mesi e che la raccolta di capitale di rischio sia estesa anche ad imprese diverse dalle PMI.
Inoltre, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti. Viene confermata infatti, l’introduzione di bacheche elettroniche volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.
Nell’ambito del lending crowdfunding, il Regolamento ECSP introduce di fatto un nuovo servizio di investimento in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma di crowdfunding indicazioni e parametri in merito ai progetti che intende finanziare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base degli stessi, provvede ad allocare i fondi su diversi progetti di investimento adottando tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.
In relazione agli investimenti selezionati nel rispetto dei parametri indicati nel mandato di gestione individuale, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di crowdfunding ma dagli investitori. Pertanto, la possibilità di svolgere tale servizio è subordinata all’adozione da parte delle piattaforme di crowdfunding di idonei sistemi, controlli e strumenti per l’analisi, la gestione e la mitigazione dei rischi, rispettosi degli standard non ancora definiti dalle Autorità europee.
Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse, è essenziale adottare un efficace sistema di governance che assicuri un’efficace e prudente gestione, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse. A tal fine, ai fornitori di servizi di crowdfunding è impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme e i principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non devono agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme.
Il nuovo regolamento UE, inoltre, introduce una differenziazione tra “imprenditori sofisticati” e “non sofisticati”, superando la precedente previsione del Regolamento CONSOB, tra “investitori” ed “investitori istituzionali”, riservando a questi ultimi una quota di almeno il 5% dell’investimento (o 3% in determinati casi). Le maglie del Regolamento, in ordine alla individuazione degli “investitori sofisticati” sono più larghe della vecchia dicitura di “investitore istituzionale” I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS) e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati.
Tale test è finalizzato a valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale da parte dei potenziali investitori.
In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, la piattaforma di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.