Il Giudice del Tribunale di Brindisi, nell’ambito di un contenzioso scaturente dalla riunione di due procedimenti, uno di opposizione al decreto ingiuntivo ed un giudizio ordinario di cognizione, ha ritenuto nel merito di dover accogliere le domande attoree tutte, destinate al ricalcolo del saldo del conto corrente epurato da tutti gli interessi ultralegali e oneri aggiuntivi versati ed indebitamente percepiti dalla banca e non oggetto di espressa pattuizione tra le parti, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo poiché al momento della chiusura del conto corrente il saldo finale era a credito del correntista con la conseguente condanna della banca al pagamento di una somma di denaro in aggiunta gli interessi legali maturati a titolo di saldo a credito del conto corrente in favore del correntista e l’assorbimento delle censure mosse dal fideiussore in relazione alla relativa garanzia. Il giudicante ha inoltre accolto la domanda di nullità e conseguente accertamento negativo del debito dell’attore posto che, come risultante dagli atti, lo stesso mutuo veniva stipulato per porre rimedio alla situazione debitoria che il cliente aveva nei confronti della banca e che la stessa, con comportamento illegittimo, aveva concorso a creare. Accertata quindi la nullità del contratto di mutuo, la banca è stata condannata alla restituzione delle rate di ammortamento versate dal correntista maggiorate degli interessi come previsto dall’art. 2033 c.c.
Con questa sentenza, il Tribunale di Brindisi ha condannato una nota banca locale al pagamento, in favore di un correntista della stessa, di una somma di denaro maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda, a titolo di saldo a credito del conto corrente.
Il caso riguarda la citazione a giudizio di una banca che aveva illegittimamente percepito importi da un suo cliente a seguito della altrettanto illegittima applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, della capitalizzazione periodica degli interessi e applicazione degli interessi debitori utralegali, per altro in totale difetto di forma scritta in violazione dell’articolo 23 del D. lgs. 58/98, almeno fino alla data di effettiva stipulazione del contratto, avvenuta anni dopo l’apertura del conto corrente in questione.
Gli Avvocati Nicola Lonoce e Francesca Paola Truppi, difensori della parte attrice, invocando l’accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1418 c.c., poiché contratto a garanzia di uno scoperto di conto corrente insussistente, hanno domandato la condanna della convenuta banca alla restituzione delle rate di ammortamento versate dal cliente.
La banca brindisina aveva a sua volta adito lo stesso foro affinché emettesse nei confronti dello stesso correntista un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo del relativo conto corrente maggiorato degli interessi maturati.
Avverso tale decreto il correntista aveva presentato domanda oppositoria e domanda riconvenzionale, eccependo da un lato l’invalidità della relativa garanzia fideiussoria a lui prestata e del relativo mutuo e dall’altro domandando la ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte alla suddetta banca.
Riuniti i processi poiché collegati oggettivamente e disposta opportuna CTU tesa alla rielaborazione del corretto saldo, la banca costituitasi secondo il rito ha chiesto al giudice di rigettare le domande di controparte eccependo l’infondatezza delle stesse e di ritenere altresì valido il relativo contratto di mutuo in virtù della accettazione da parte del cliente dello stesso e delle relative condizioni economiche mediante firma.
In particolare, il Giudice ha ritenuto corretta e fondata la rielaborazione del saldo eseguita dal CTU partendo dal saldo a debito del correntista quale risultante da uno dei primi estratto conto risalente agli anni ’90, tenendo in considerazione tutte le operazioni effettuate e registrate in quelli successivi sino al 2012.
Il Giudice ha condannato la banca poiché ha illegittimamente applicato, fino alla stipulazione per iscritto del contratto e delle relative condizioni economiche, tassi di interesse debitori superiori ai tassi di interessi legali in violazione di quanto previsto dall’art. 117 T.U.B, come si evince anche dalla documentazione presentata in giudizio dagli avvocati di parte.
Inoltre, in relazione ai giorni valuta, il Giudice ha ritenuto la loro applicazione de facto illegittima a norma degli artt. 117 e 119 T.U.B., ritendo la stessa giustificata solo a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto disciplinante la relativa clausola.